Art. 220 · Debito per cessazione dal servigio
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 220

178 / 256

Debito per cessazione dal servigio

In vigore dal 15 set 1957
Debito per cessazione dal servizio. In caso di cessazione dal servizio prima del totale rimborso del prestito, la somma ancora dovuta è prelevata a cura della direzione sul fondo individuale disponibile, sullo stipendio o paga o sull'importo delle quote di premi di rafferma vincolate, salvo sempre, in mancanza di altro mezzo, l'azione civile. Chiuso in pareggio il conto, la direzione trasmette al Ministero il relativo prospetto.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-220