Art. 22 · Ammissione agli esami per sottocapoguardia
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 22

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Ammissione agli esami per sottocapoguardia

In vigore dal 31 mag 1947
Gli agenti che non abbiano superato l'età di anni 37, che abbiano almeno cinque anni di servizio nel Corpo, che abbiano dato prove di attitudine e di zelo, e non abbiano da almeno due anni riportato punizioni superiori alla consegna e classifica inferiore a quella di buono, possono domandare di essere ammessi agli esami per sottocapoguardia, che saranno indetti dal Ministero secondo il bisogno. Il periodo di servizio è ridotto a tre anni per gli ex sottufficiali e per coloro che sono forniti di licenza delle scuole medie di primo grado o di altro titolo equipollente, ed a due anni per gli agenti forniti di licenze o diplomi superiori a quelli indicati. Non possono essere ammessi agli esami gli agenti che già due volte siano stati riprovati. Le istanze devono essere dirette al Ministero, al quale vengono trasmesse dalle direzioni degli stabilimenti con i fogli matricolari degli aspiranti e con i rapporti informativi. Le istanze e i documenti sono sottoposti all'esame della Commissione indicata nell'. Il Ministero trasmette alle direzioni l'elenco degli ammessi agli esami.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il limite di eta' stabilito nell'art. 22 del regolamento per il Corpo, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, per poter partecipare agli esami per vicebrigadiere, e' elevato, ferme rimanendo le altre disposizioni dell'articolo stesso, a 40 anni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-22