Art. 212 · Fondo dei profitti - Costituzione e impiego
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 212

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Fondo dei profitti - Costituzione e impiego

In vigore dal 15 set 1957
Il fondo dei profitti è costituito dagli interessi liquidati semestralmente dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione postale sulle somme del fondo generale del Corpo in conto corrente, dai contributi pagati dagli agenti per i prestiti, dalle quote di paga e di premi trattenute agli agenti espulsi o licenziati per cattiva condotta e da altre entrate eventuali diverse. I profitti sono impiegati per concessioni di sussidi agli agenti in servizio o fuori servizio, alle loro famiglie e orfani; per borse e sussidi di studio a favore dei figli di agenti in servizio, per prestiti agli agenti in servizio, per saldo di crediti inesigibili per il fondo o per la mensa; per spese di amministrazione e eventuali diverse.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-212