Art. 210 · Bilancio preventivo e consuntivo
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 210

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Bilancio preventivo e consuntivo

In vigore dal 15 set 1957
Per le entrate e per le spese del fondo generale del Corpo è annualmente predisposto dall'Amministrazione centrale apposito bilancio preventivo per le riscossioni ed i pagamenti che si presumono per l'esercizio. In base alle risultanze effettive dell'esercizio, e dopo la sua chiusura, viene compilato il rendiconto consuntivo della gestione. A tale uopo la Cassa depositi e prestiti deve comunicare trimestralmente alla ragioneria centrale ed al Ministero della giustizia l'estratto del conto corrente del fondo; e così le direzioni degli stabilimenti carcerari, come la direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena devono, ad ogni fine di trimestre, inviare alla ragioneria stessa le distinte delle riscossioni e dei pagamenti effettuati con imputazione al fondo generale del Corpo. Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo del fondo sono presentati all'approvazione del Parlamento in appendice allo stato di previsione ed al rendiconto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia. La gestione del fondo resta sottoposta al riscontro consuntivo della Corte dei conti, che lo esercita sulla base dei documenti acquisiti ai conti giudiziali rassegnati a norma dell'.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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Pro

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