Art. 206 · Partite di attivo e di passivo per l'Amministrazione centrale
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 206

164 / 256

Partite di attivo e di passivo per l'Amministrazione centrale

In vigore dal 15 set 1957
Nella contabilità del fondo generale del Corpo, per quanto riguarda la gestione tenuta dall'Amministrazione centrale presso il Ministero, le partite di attivo e di passivo si suddividono nel modo seguente: Fondo Entrata: 1) crediti generali del fondo versati dalle direzioni per il deposito nella Cassa depositi e prestiti; 2) rimborso di anticipazioni fatte ai profitti per prestiti agli agenti; Uscita: 1) crediti generali del fondo restituiti alle direzioni con prelievi dalla Cassa depositi e prestiti; 2) anticipazioni ai profitti per prestiti agli agenti. Profitti Entrata: 1) interessi sui fondi in deposito; 2) quote di stipendi o di paghe e di premi degli agenti licenziati od espulsi; 3) rimborso dei prestiti da parte degli agenti licenziati e anticipazioni dal fondo per concessione di prestiti agli agenti; 4) contributi per prestiti; 5) casuali. Uscita: 1) prestiti agli agenti e restituzione al fondo di anticipazioni ricevute per i prestiti agli agenti; 2) sussidi comuni agli agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti; 3) sussidi e borse di studio a figli di agenti; 4) saldo di crediti inesigibili per il fondo e per la mensa; 5) casuali e spese di gestione.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-206