Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 201
159 / 256Formazione del fondo generale
In vigore dal 15 set 1957
I fondi individuali sono versati in conto corrente fruttifero postale e nella Cassa depositi e prestiti per formare il fondo generale.
Nel conto corrente postale è versata la parte del fondo necessario per i normali pagamenti da farsi sui crediti individuali ai sensi dell'.
Nella Cassa depositi e prestiti è versata dalla direzione, a mezzo del Ministero, la restante parte del fondo, per la quale vengono rilasciate, in corrispondenza, analoghe dichiarazioni di versamento.
Le somme versate continuano a rimanere in carico alle direzioni, che ne giustificano l'esistenza con le situazioni di conto corrente e con le dichiarazioni di versamento anzidette.
Tutti gli interessi o altre utilità che si acquistano per il fondo generale degli agenti costituiscono la partita « profitti realizzati », da tener sempre distinta nella gestione ed amministrazione del fondo generale.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-201