Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo VI
Art. 197
246 / 256Obblighi delle direzioni
In vigore dal 15 set 1957
Le direzioni curano che l'indennità di vestizione sia accreditata al fondo dell'agente a termine dell', che le ritenute mensili siano effettuate all'atto in cui si corrispondono le paghe, e che il fondo venga sollecitamente reintegrato dopo i prelevamenti autorizzati.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-197