Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo VI
Art. 196
245 / 256Destinazione
In vigore dal 15 set 1957
Il fondo individuale è destinato:
1) all'acquisto degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo e alle relative riparazioni;
2) all'acquisto del cavallo e a tutte le speciali spese a carico dell'agente a cavallo a norma del presente regolamento;
3) alla sostituzione delle armi smarrite e alla riparazione di quelle guaste, quando la perdita o il deterioramento non siano derivate da cause dipendenti dal servizio;
4) ai prelevamenti autorizzati con le norme stabilite dal presente regolamento;
5) al saldo di eventuali debiti verso l'Amministrazione o verso il fondo profitti realizzati, nel caso di cessazione dal servizio o di passaggio ad altra Amministrazione.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-196