Art. 195 · Fondo individuale - Costituzione
Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo VI

Art. 195

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Fondo individuale - Costituzione

In vigore dal 15 set 1957
Il fondo individuale è costituito: 1) con la indennità di vestizione accreditata a norma dell'; 2) con le ritenute mensili di L. 10 sullo stipendio o sulla paga; 3) con i versamenti volontari, autorizzati per completare più sollecitamente il fondo; 4) con l'importo degli oggetti di vestiario e di corredo ritirati agli agenti a prezzo di stima, purchè in istato di servibilità, ferme restando le disposizioni del 3° comma dell' che prescrivono il versamento all'Erario di detto importo nel caso di cessazione dal servizio dell'agente.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-195