Art. 19 · Materie d'insegnamento
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 19

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Materie d'insegnamento

In vigore dal 17 mar 1938
L'insegnamento da impartirsi alle guardie in esperimento ha per oggetto; 1) nozioni di cultura generale; 2) regolamento per il Corpo; 3) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena; 4) elementi di diritto e procedura penale; 5) nozioni di igiene e di pronto soccorso; 6) educazione fisica e istruzioni alle armi. Le materie d'insegnamento per i corsi speciali vengono stabilite col decreto ministeriale indicato nell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-19