Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 19
16 / 256Materie d'insegnamento
In vigore dal 17 mar 1938
L'insegnamento da impartirsi alle guardie in esperimento ha per oggetto;
1) nozioni di cultura generale;
2) regolamento per il Corpo;
3) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;
4) elementi di diritto e procedura penale;
5) nozioni di igiene e di pronto soccorso;
6) educazione fisica e istruzioni alle armi.
Le materie d'insegnamento per i corsi speciali vengono stabilite col decreto ministeriale indicato nell'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-19