Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 188
153 / 256Consegne da farsi dal comandante o capoguardia che lascia lo stabilimento
In vigore dal 17 mar 1938
Il comandante o capoguardia che per qualsiasi motivo lascia lo stabilimento consegna al suo successore, o ad altro graduato o agente designato dal direttore, previo l'accertamento numerico dei detenuti e la verifica dello stato dei locali:
1) tutte le carte e i registri appartenenti al suo ufficio;
2) le armi, gli oggetti e le somme che tiene per ragioni delle sue funzioni e dei quali sia responsabile;
3) l'alloggio in natura di cui sia provvisto e le relative masserizie.
Di tutte le operazioni di consegna è redatto verbale con l'intervento del direttore o di un funzionario da lui delegato.
In caso di contestazione per irregolarità il verbale è trasmesso al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-188