Art. 185 · Indennità di trasferimento
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 185

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Indennità di trasferimento

In vigore dal 17 mar 1938
Spetta l'indennità di trasferimento agli agenti nei seguenti casi: 1) invio alla scuola di istruzione teorico-pratica o allo stabilimento di destinazione all'atto dell'assunzione in servizio o della riassunzione; 2) trasferimento da una ad altra sede disposto d'ufficio; 3) viaggio per recarsi al domicilio eletto in seguito a cessazione dal servizio disposta d'ufficio per qualunque titolo, o per dispensa o collocamento a riposo, escluso ogni caso di espulsione con perdita del diritto alla pensione, di licenziamento, o di cessazione dal servizio a domanda dell'interessato. L'indennità spetta anche alle famiglie nei casi suindicati e nel caso di viaggio per recarsi al domicilio eletto in seguito alla morte dell'agente. Ai graduati ed agenti, nonché a ciascuna persona componente la famiglia giusta l' spetta il viaggio gratuito in conto corrente, o con rimborso della spesa, per la classe che loro spetti, sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie, sui piroscafi, sulle automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, destinati in modo permanente e regolamentare al pubblico servizio, nonché i due decimi sul prezzo del biglietto a concessione speciale C per i viaggi sulle ferrovie dello Stato, od a tariffa ordinaria o a concessione speciale sulle ferrovie e piroscafi privati o su automobili o veicoli a trazione meccanica facenti regolare servizio pubblico. Per i viaggi sulle vie ordinarie si applica il terzo capoverso dell'. Spettano inoltre: 1) per i graduati ed agenti, ed esclusivamente per essi, per i giorni di viaggio la indennità di cui al primo comma del citato ; 2) per ogni altra persona di famiglia un'indennità fissa di L. 9 ai graduati e di L. 6 alle guardie; 3) il trasporto in conto corrente o con rimborso della spesa sulle ferrovie dello Stato, su quelle secondarie, sulle tranvie e sui piroscafi per non più di mezzo quintale di bagaglio (vestiario, biancheria, effetti d'uso) per ogni persona di famiglia compreso il capo; 4) il trasporto come sopra a piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, su quelle secondarie, sulle tranvie e sui piroscafi di non oltre 25 quintali di mobilia; 5) un compenso di centesimi 50 per chilometro e per ogni quintale o frazione di quintale sulle vie ordinarie dei materiali indicati nei precedenti numeri 3 e 4, entro i limiti di peso stabiliti nei numeri stessi; 6) un compenso di L. 12,60 per ogni quintale o frazione di quintale a titolo di spesa di imballaggio, presa e resa a domicilio del materiale indicato e dentro gli stessi limiti. Agli agenti trasferiti possono essere anticipati a loro domanda i due terzi della somma che si presume possa loro spettare. La somma anticipata deve essere rimborsata alla direzione dello stabilimento di partenza dell'agente da quella dello stabilimento di destinazione, che deve eseguire il pagamento dell'indennità definitiva di trasferimento. Quando la famiglia non viaggia con l'agente, questi riceve le sole indennità personali, salvo a riscuotere le indennità per gli altri componenti la famiglia quando essi lo raggiungono nella nuova sede.
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