Art. 184 · Termine per il trasferimento
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 184

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Termine per il trasferimento

In vigore dal 17 mar 1938
I graduati trasferiti debbono raggiungere la nuova residenza nel termine di venti giorni, e le guardie e le guardie scelte nel termine di dieci giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, a meno che sia diversamente disposto nell'ordine di trasferimento. Le direzioni mettono fuori servizio gli agenti in tempo utile perché possano prepararsi per la partenza. Se per ragioni di malattia, o per altre cause di legittimo impedimento, o per impellenti ragioni di servizio, l'agente non può partire nel termine stabilito, la direzione dello stabilimento deve darne immediato avviso telegrafico al Ministero prima della scadenza del termine.
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