Art. 18 · Durata dei corsi
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 18

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Durata dei corsi

In vigore dal 17 mar 1938
Salvo particolari esigenze di servizio, le guardie in esperimento debbono frequentare la scuola per tre mesi. Sarà di volta in volta determinata con decreto del Ministro la durata dei corsi speciali, che non potrà superare tre mesi. Gli agenti ammessi alla scuola sono accasermati, hanno mensa in comune, e sono soggetti a tutte le disposizioni del presente regolamento. Essi non possono ottenere licenze, neppure per breve durata, senza gravi motivi.
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