Art. 171 · Vigilanza sul lavoro dei detenuti e sugli agenti che vi sano adibiti per la sorveglianza
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 171

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Vigilanza sul lavoro dei detenuti e sugli agenti che vi sano adibiti per la sorveglianza

In vigore dal 17 mar 1938
Nelle località nelle quali i detenuti lavorano all'aperto il comandante o capoguardia consegna le squadre agli agenti capiscorta, munendo ciascuno di questi della tabella indicativa dei lavoranti componenti la squadra; al ritorno delle squadre dal lavoro si assicura di persona che tutti i componenti le stesse rientrano nello stabilimento. È dovere del comandante o capoguardia di passare in rivista gli agenti destinati giornalmente ai lavori all'aperto, prima che si rechino sul luogo e quando ne fanno ritorno, per accertarsi della regolarità della tenuta di essi, dello stato delle armi e munizioni, e per ricevere il rapporto dei capi-scorta. Il comandante o capoguardia vigila in modo speciale il corso dei lavori, segnalando tutte le deficienze dell'organizzazione, del rendimento e delle idoneità dei singoli detenuti alla specie di lavoro al quale sono stati assegnati. Controlla periodicamente e saltuariamente la condotta degli agenti addetti alla sorveglianza delle lavorazioni, per evitare familiarità o ingiustificato rigore con i detenuti.
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