Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 171
136 / 256Vigilanza sul lavoro dei detenuti e sugli agenti che vi sano adibiti per la sorveglianza
In vigore dal 17 mar 1938
Nelle località nelle quali i detenuti lavorano all'aperto il comandante o capoguardia consegna le squadre agli agenti capiscorta, munendo ciascuno di questi della tabella indicativa dei lavoranti componenti la squadra; al ritorno delle squadre dal lavoro si assicura di persona che tutti i componenti le stesse rientrano nello stabilimento.
È dovere del comandante o capoguardia di passare in rivista gli agenti destinati giornalmente ai lavori all'aperto, prima che si rechino sul luogo e quando ne fanno ritorno, per accertarsi della regolarità della tenuta di essi, dello stato delle armi e munizioni, e per ricevere il rapporto dei capi-scorta.
Il comandante o capoguardia vigila in modo speciale il corso dei lavori, segnalando tutte le deficienze dell'organizzazione, del rendimento e delle idoneità dei singoli detenuti alla specie di lavoro al quale sono stati assegnati.
Controlla periodicamente e saltuariamente la condotta degli agenti addetti alla sorveglianza delle lavorazioni, per evitare familiarità o ingiustificato rigore con i detenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-171