Art. 170 · Regolamento del servizio
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 170

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Regolamento del servizio

In vigore dal 17 mar 1938
A capo del personale di custodia negli stabilimenti è destinato un comandante o capoguardia. Negli stabilimenti di grande importanza è destinato un comandante. Il comandante o capoguardia regola il servizio degli agenti con apposita tabella che sottopone all'approvazione del direttore, provvede al mantenimento dell'ordine e della disciplina, sorveglia la pulizia di tutti i locali dello stabilimento, cura che gli agenti adempino ai doveri che ad essi incombono secondo le disposizioni vigenti, e che i detenuti osservino tutte le disposizioni dello stato di detenzione, secondo la diversa condizione giuridica nella quale si trovano. Ogni ordine o consegna permanente è sempre dato per iscritto e porta la firma dell'autorità dirigente, oltre quella del comandante o capoguardia. Oltre ai doveri specificatamente preveduti dalla legge e dai regolamenti, il comandante o capoguardia deve adempiere tutti gli ordini e tutti gli incarichi che nell'interesse del servizio gli vengono dati dall'autorità dirigente.
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