Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 164
129 / 256Doveri del caposcorta
In vigore dal 17 mar 1938
Il caposcorta deve:
1) fare l'appello dei componenti la squadra affidatagli prima di lasciare lo stabilimento, ad ogni cessazione del lavoro ed anche durante il lavoro quando ne sia il caso;
2) accertare di frequente che il numero dei lavoranti sia esatto;
3) durante l'andata e durante il ritorno e sul luogo del lavoro distribuire le guardie di scorta a congrua distanza fra di loro e dai lavoranti, in guisa che questi possano rimanere sempre sotto la visuale delle guardie, ad ognuna delle quali sarà affidata la speciale vigilanza di un determinato numero di essi;
4) perlustrare continuamente la località del lavoro accertando che non vi sia modo pei lavoranti di nascondersi o essere avvicinati da terzi, e che le guardie esercitino continua vigilanza;
5) non spostare la squadra dal luogo del lavoro, e non frazionarla senza l'ordine del direttore o del capoguardia o del dirigente tecnico del lavoro;
6) provvedere per mezzo dei lavoranti al soccorso di quelli di essi che fossero colti da malore;
7) provvedere alla sostituzione degli agenti che debbono momentaneamente sospendere la vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-164