Art. 164 · Doveri del caposcorta
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 164

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Doveri del caposcorta

In vigore dal 17 mar 1938
Il caposcorta deve: 1) fare l'appello dei componenti la squadra affidatagli prima di lasciare lo stabilimento, ad ogni cessazione del lavoro ed anche durante il lavoro quando ne sia il caso; 2) accertare di frequente che il numero dei lavoranti sia esatto; 3) durante l'andata e durante il ritorno e sul luogo del lavoro distribuire le guardie di scorta a congrua distanza fra di loro e dai lavoranti, in guisa che questi possano rimanere sempre sotto la visuale delle guardie, ad ognuna delle quali sarà affidata la speciale vigilanza di un determinato numero di essi; 4) perlustrare continuamente la località del lavoro accertando che non vi sia modo pei lavoranti di nascondersi o essere avvicinati da terzi, e che le guardie esercitino continua vigilanza; 5) non spostare la squadra dal luogo del lavoro, e non frazionarla senza l'ordine del direttore o del capoguardia o del dirigente tecnico del lavoro; 6) provvedere per mezzo dei lavoranti al soccorso di quelli di essi che fossero colti da malore; 7) provvedere alla sostituzione degli agenti che debbono momentaneamente sospendere la vigilanza.
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