Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 158
123 / 256Corpo di guardia
In vigore dal 17 mar 1938
Un locale presso la porta degli stabilimenti forniti di vigilanza esterna deve essere adibito per il corpo di guardia degli agenti incaricati di tale servizio.
Gli agenti incaricati della vigilanza esterna, nelle ore in cui non sono di pattuglia o di sentinella, possono anche riposare sulla branda nel locale suddetto, ma è loro proibito di giuocare, di schiamazzare e di lasciarvi entrare estranei.
Dietro ordine dal capoposto, essi debbono caricare le armi e seguirlo armati dove egli ritenga di doversi recare; nel corpo di guardia però deve sempre rimanere un agente.
La porta dello stabilimento, destinata al passaggio degli agenti di servizio di vigilanza esterna, è custodita anche di notte da una guardia scelta.
Il corpo di guardia deve essere collegato all'ufficio del comandante o capo guardia mediante telefono. Nel locale è affissa la tabella di consegna di cui all'.
Storico versioni
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