Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 155
120 / 256Pagamento dell'indennità cavallo
In vigore dal 17 mar 1938
Il pagamento dell'indennità di cui all' è fatto sulla produzione di apposito prospetto corredato dello stato di presenza dei cavalli, sotto deduzione delle quote relative al tempo in cui l'agente non prestò servizio o rimase, per sua colpa, sprovvisto del cavallo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-155