Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 154
119 / 256Restituzione del cavallo e degli oggetti di bardatura
In vigore dal 17 mar 1938
L'agente che, per qualsiasi motivo, cessi dal servizio a cavallo riconsegna all'Amministrazione l'animale e tutti gli oggetti di bardatura.
Il cavallo e gli oggetti riconsegnati vengono periziati dal consiglio d'amministrazione, ed il loro valore è versato al fondo dell'agente, pagando all'agente la differenza in più del fondo ordinario di L. 200, in caso che egli continui a prestare servizio come guardia a piedi.
Al cavallo e agli oggetti di bardatura deve essere attribuito un prezzo non superiore a quello stabilito all'atto della consegna, dedotta la quota del naturale deperimento.
Quando, per qualsiasi circostanza, gli agenti a cavallo debbono temporaneamente cessare dal prestare servizio, l'Amministrazione provvede a ritirare e custodire tanto l'animale quanto tutti gli oggetti di bardatura e di piccolo corredo.
Storico versioni
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