Art. 154 · Restituzione del cavallo e degli oggetti di bardatura
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 154

119 / 256

Restituzione del cavallo e degli oggetti di bardatura

In vigore dal 17 mar 1938
L'agente che, per qualsiasi motivo, cessi dal servizio a cavallo riconsegna all'Amministrazione l'animale e tutti gli oggetti di bardatura. Il cavallo e gli oggetti riconsegnati vengono periziati dal consiglio d'amministrazione, ed il loro valore è versato al fondo dell'agente, pagando all'agente la differenza in più del fondo ordinario di L. 200, in caso che egli continui a prestare servizio come guardia a piedi. Al cavallo e agli oggetti di bardatura deve essere attribuito un prezzo non superiore a quello stabilito all'atto della consegna, dedotta la quota del naturale deperimento. Quando, per qualsiasi circostanza, gli agenti a cavallo debbono temporaneamente cessare dal prestare servizio, l'Amministrazione provvede a ritirare e custodire tanto l'animale quanto tutti gli oggetti di bardatura e di piccolo corredo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-154