Art. 152 · Mantenimento e cura del cavallo
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 152

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Mantenimento e cura del cavallo

In vigore dal 17 mar 1938
Il cavallo viene mantenuto e ferrato a spese dell'Amministrazione, la quale vi provvede con le norme stabilite dalla direzione in conformità di quanto si applica per gli altri cavalli di proprietà degli stabilimenti. A ciascun cavallo viene somministrata una razione di foraggio uguale a quella prescritta per i cavalli degli squadroni territoriali dei Carabinieri Reali. L'agente ha l'obbligo di curare che il quadrupede assegnatogli sia regolarmente alimentato e governato; ha altresì l'obbligo di dare avviso al comandante o al capoguardia appena si avvede che è necessaria l'opera del veterinario. Le spese di cura sono a carico dell'Amministrazione, ma qualora si tratti di infermità dipendente da negligenza, imprudenza o colpa dell'agente esse vengono addebitate al suo fondo.
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