Art. 148 · Agenti per le colonie agricole e case di lavoro
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 148

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Agenti per le colonie agricole e case di lavoro

In vigore dal 17 mar 1938
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro sono, per quanto è possibile, destinati gli agenti forniti di cognizioni tecniche relative ai lavori in esse organizzati. Per il servizio di assistente agricolo è applicabile la disposizione dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-148