Art. 146 · Agenti per gli stabilimenti per minorenni e per i riformatori giudiziari
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 146

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Agenti per gli stabilimenti per minorenni e per i riformatori giudiziari

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti di custodia per gli stabilimenti e le sezioni speciali per minorenni e per i riformatori giudiziari devono essere, di regola, prescelti fra quelli che siano forniti almeno di licenza, delle scuole medie di primo grado o di altro titolo equipollente, e si siano segnalati per condotta esemplare, serietà e dignità di carattere. Essi vestono in servizio l'abito borghese di colore nero con giacca a due petti, anche quando sono in servizio di traduzione dei minorenni. In quest'ultimo caso debbono portare la rivoltella d'ordinanza.
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