Art. 144 · Agenti tecnici speciali
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 144

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Agenti tecnici speciali

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti addetti al funzionamento delle caldaie a vapore, degli apparecchi elettrici e di riscaldamento, e i conducenti degli autoveicoli ed autonatanti debbono essere in possesso delle speciali abilitazioni richieste dalle leggi in vigore. Essi debbono aver la massima cura della conservazione e manutenzione delle macchine e degli apparecchi loro affidati, e rispondono di ogni deterioramento dovuto a loro colpa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-144