Art. 14 · Premi di rafferma
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 14

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Premi di rafferma

In vigore dal 7 set 1945
Alle prime tre rafferme è annesso un premio rispettivamente di L. 1000, 2000 e 3000 pagabili per metà alla fine di ciascuna rafferma, previo il saldo dell'eventuale debito verso l'Amministrazione o verso il fondo individuale dello agente. L'altra metà è versata alla Cassa postale di risparmio per essere corrisposta all'agente al termine del servizio. A richiesta dell'interessato può essere investita in titoli dello Stato vincolati a favore dell'Amministrazione per il tempo in cui resta nel Corpo. Anche il pagamento di questa metà del premio è subordinata alle condizioni indicate nel comma precedente. Per gli agenti provenienti da altri Corpi, ed assunti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i quali abbiano in precedenza percepito premi di rafferma, l'ammontare complessivo di questi non può superare la somma di L. 6000. Le prime sei rafferme concesse alle guardie o alle guardie scelte importano ciascuna, altresì, l'aumento di L. 0,50 giornaliere. Tale aumento di paga è computabile agli effetti della pensione, ma viene assorbito negli eventuali miglioramenti di paga o stipendio per promozione a sottocapoguardia. Gli agenti, che durante la rafferma cessano dal servizio o ne vengono dispensati, hanno diritto al pagamento del premio in ragione del periodo di servizio prestato. Se la dispensa è disposta per malattia contratta in servizio e per causa diretta ed immediata del medesimo, l'agente ha diritto al pagamento dell'intero premio. In caso di morte, i premi spettanti agli agenti secondo le disposizioni precedenti sono devoluti agli eredi. Nei casi di espulsione o di licenziamento dal Corpo per motivi disciplinari, gli agenti perdono il diritto alla quota di premio dell'anno di rafferma in corso.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Sono soppressi gli aumenti di paga per rafferma stabiliti dal 3° capoverso dell'art. 14 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che "E' abolito il vincolo sulla meta' dei premi di rafferma del personale di custodia, stabilito dal primo capoverso dell'art. 14 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-14