Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 136
101 / 256Servizio dei magazzini
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti addetti ai magazzini disimpegnano, sotto la dipendenza del contabile, i compiti loro affidati dal direttore. Essi, quando lasciano anche temporaneamente l'incarico, hanno l'obbligo di effettuare la regolare consegua del magazzino a chi li sostituisce.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-136