Art. 135 · Servizio del portinaio
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 135

100 / 256

Servizio del portinaio

In vigore dal 17 mar 1938
L'agente portinaio ha l'incarico e la responsabilità della custodia della porta d'accesso allo stabilimento. Egli non abbandona nè consegna ad altri le chiavi affidategli, non si allontana dal posto senza il permesso del comandante o capoguardia, e senza essere regolarmente sostituito. Sono, inoltre, particolari doveri del portinaio: 1) impedire che entrino nello stabilimento persone non munite di permesso rilasciato dalle competenti autorità, eccezione fatta pel personale addetto allo stabilimento medesimo e per quelle altre persone alle quali dal regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena è consentito l'accesso; 2) esaminare senza eccezione alcuna tutti i pacchi, gli involti ed oggetti di qualsiasi specie che sono introdotti nello stabilimento o che ne sono asportati; 3) perquisire, quando ne riceva l'ordine dall'autorità dirigente o, in caso di urgenza, dal comandante o capoguardia, gli agenti, gli inservienti, i capi d'arte liberi, gli appaltatori ed i loro commessi, tanto all'entrata quanto alla uscita; 4) sospendere l'entrata o l'uscita di quelli tra gli individui indicati nel numero precedente sui quali abbia fondato motivo di sospetto, informandone immediatamente il comandante o capoguardia che ne dà pronto avviso all'autorità dirigente; 5) fare avvertire il comandante o capoguardia quando si presentino persone che chiedano di conferire con lui, o l'agente incaricato quando si tratta di persone munite di permesso di colloquio coi detenuti o che portino per essi lettere, oggetti od altro; 6) tenere il registro nel quale devono essere esattamente notati, giorno per giorno, i generi, le materie prime, le macchine, gli attrezzi, i manufatti, ecc., che escono dallo stabilimento o che vi entrano, di pertinenza dell'Amministrazione o dei privati, e custodire i relativi permessi d'uscita rilasciati dalla direzione; 7) tenere il bollettario delle somme depositate per conto dei detenuti e rilasciare ai depositanti la relativa quietanza; 8) non permettere ad estranei od agenti di fermarsi nella sua stanza senza ordine superiore; 9) prendere nota in uno speciale registro delle ore in cui escono e rientrano gli agenti; 10) assicurarsi della identità delle persone che escono dallo stabilimento, richiedendo loro, sempre che non le conosca personalmente, un documento che valga a farli identificare; 11) impedire di uscire agli agenti puniti di consegna; 12) uniformarsi a qualunque altra disposizione dell'autorità dirigente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-135