Art. 134 · Servizio d'infermeria
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 134

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Servizio d'infermeria

In vigore dal 17 mar 1938
Al servizio d'infermeria sono assegnate le guardie che hanno conseguito il diploma speciale di abilitazione prescritto dalle vigenti leggi sull'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Gli agenti infermieri, per quanto si riferisce al servizio medico, dipendono dai sanitari; per ogni altro riguardo sono sottoposti alle norme del presente regolamento. L'agente infermiere deve in special modo: 1) tenere i registri prescritti e gli elenchi degli ammalati, prendere le annotazioni ed i rilievi per la redazione dei diari relativi ai singoli ammalati; 2) vigilare per l'osservanza delle norme regolamentari e delle disposizioni impartite dal sanitario; 3) sorvegliare che i detenuti infermieri assistano con carità, pazienza ed amorevolezza i malati; 4) impedire ogni distruzione, traffico o cessione di cibi, bevande e medicinali tanto fra infermieri e malati che fra i malati stessi; impedire l'introduzione nell'infermeria di ogni genere ed oggetto che non sia prescritto dal sanitario o necessario al servizio; impedire ogni relazione, comunicazione o contatto che possa pregiudicare la disciplina, la sicurezza dello stabilimento o la regolarità dei procedimenti penali in corso; 5) curare la pulizia, la disinfezione e la buona conservazione dei locali d'infermeria, degli oggetti di biancheria e di qualsiasi altro oggetto in uso presso i malati; 6) vegliare alla buona conservazione degli oggetti di vestiario dei detenuti ritirati al momento dell'ingresso in infermeria per restituirli loro all'atto dell'uscita; 7) ritirare dal capoguardia l'elenco dei nuovi giunti da sottoporre a visita sanitaria per l'accertamento delle condizioni di salute di ciascuno e per la compilazione della cartella biografica; 8) provvedere al ritiro dei medicinali per gli ammalati; 9) custodire le chiavi degli armadi dei medicinali e degli altri oggetti per l'assistenza e la cura degli ammalati.
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