Art. 119 · Grosso mobilio
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 119

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Grosso mobilio

In vigore dal 17 mar 1938
I comandanti e i capiguardia, ai quali è dato l'alloggio in natura, ricevono il mobilio indicato nell'annessa tabella C.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-119