Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 119
89 / 256Grosso mobilio
In vigore dal 17 mar 1938
I comandanti e i capiguardia, ai quali è dato l'alloggio in natura, ricevono il mobilio indicato nell'annessa tabella C.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-119