Art. 97
RegolamentoCapo XII

Art. 97

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In vigore dal 1 apr 1938
Gli ufficiali ed i guardiani idraulici possono fornirsi, a proprio spese, di cavalcatura o di motociclo o di bicicletta per il servizio cui sono adibiti. Per l'acquisto di tale mezzo il Ministero può concedere, a seconda dei casi, un'anticipazione sullo stipendio o sulla retribuzione, non superiore alla metà della spesa ritenuta ammissibile, rimborsabile mediante ritenute mensili non inferiori al trentesimo dell'anticipazione stessa. Per la rifornitura della cavalcatura, del motociclo o della bicicletta non potrà essere concessa una nuova anticipazione se non dopo estinta quella precedentemente accordata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-97