Art. 87
RegolamentoParte SECONDA

Art. 87

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In vigore dal 1 apr 1938
L'ufficiale idraulico ha l'alloggio in un fabbricato assegnatogli dall'Amministrazione. Non gli è permesso di dare in uso l'alloggio, o parte di esso, a persone estranee alla propria famiglia. In ogni caso è vietato agli ufficiali idraulici di tenere nel proprio alloggio spaccio o vendita di qualsiasi genere, o di adibirlo a destinazione diversa da quella per la quale è a loro concesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-87