Art. 85
RegolamentoParte SECONDA

Art. 85

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In vigore dal 1 apr 1938
Il congedo ordinario è accollato dall'ingegnere capo, quello straordinario dal Ministero. Il congedo ordinario può essere accordato anche in seguito a domanda verbale, quello straordinario in seguito a domanda scritta da trasmettersi, per via gerarchica, al competente Ufficio del personale del Ministero, unitamente al rapporto motivato dell'ingegnere capo prescritto dall'° comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
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