Art. 84
RegolamentoParte SECONDA

Art. 84

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In vigore dal 1 apr 1938
Al termine della scadenza del periodo di aspettativa, da qualsiasi motivo determinata, l'ufficiale idraulico è tenuto, senza che occorra alcun preavviso, a riassumere servizio. La riassunzione deve effettuarsi nell'ultima residenza dell'ufficiale idraulico, salvo che l'Amministrazione non gliene assegni una diversa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-84