Art. 82
RegolamentoParte SECONDA

Art. 82

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In vigore dal 1 apr 1938
Sui ricorsi che vengono presentati avverso le qualifiche annuali i Capi degli Uffici del Genio Civile avranno cura di far apporre la data in cui i ricorsi stessi vengano da loro ricevuti. Qualora il Consiglio di amministrazione formuli, migliorandola, la qualifica definitiva, il Ministero provvede ad apportare le occorrenti rettifiche nello stato matricolare e nelle note informative degli interessati. L'esito del ricorso deve essere comunicato all'interessato per mezzo del capo dell'Ufficio del Genio Civile dal quale dipende.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-82