Art. 78
RegolamentoParte SECONDA

Art. 78

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In vigore dal 1 apr 1938
Le note informative annuali sono compilate dall'ingegnere capo del Genio civile, o dal funzionario che lo sostituisce, entro il mese di gennaio di ogni anno. Esse sono rivedute e firmate dall'ispettore superiore compartimentale competente, e per gli addetti agli Uffici del Genio civile compresi nella competenza territoriale degli Uffici decentrati, dai capi di questi ultimi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-78