Regolamento›Parte SECONDA
Art. 77
77 / 100In vigore dal 1 apr 1938
Trascorso il periodo di prova di cui al precedente articolo, gli ufficiali idraulici in prova, sono nominati aiuto-ufficiali idraulici (grado 13°), a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sentito il favorevole parere del Consiglio di amministrazione per il personale del Genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.
Quelli di essi che siano ex combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista, iscritti senza interruzione al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 e coloro che abbiano conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista e che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore al 28 ottobre 1922, sono invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, ufficiali idraulici aggiunti (grado 12°) a mente dell' del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell' del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27 e dell' del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-77