Art. 73
RegolamentoParte SECONDA

Art. 73

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In vigore dal 1 apr 1938
Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito si osserveranno, per le precedenze in graduatoria, le norme contenute nel R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-73