Regolamento›Parte SECONDA
Art. 71
71 / 100In vigore dal 1 apr 1938
Gli esami scritti ed orali hanno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni indicate nella parte 1ª, Capo 6°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-71