Art. 70
RegolamentoParte SECONDA

Art. 70

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In vigore dal 1 apr 1938
Per ciascun concorso la Commissione esaminatrice è nominata con decreto Ministeriale ed è composta: di un presidente, scelto fra gli ingegneri capi del Genio civile; di due primi ingegneri di sezione del Genio civile o di due ingegneri principali di sezione del Genio civile; di un funzionario amministrativo del Ministero (di grado non superiore all'8°), con funzioni di segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-70