Art. 62
RegolamentoParte SECONDA

Art. 62

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In vigore dal 1 apr 1938
Il concorso è bandito con decreto Ministeriale, dopo ottenuta l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo. Il bando di concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno non meno di sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte. In esso sono indicati: il numero dei posti da conferire; il termine utile per la presentazione delle domande; i documenti prescritti; la sede o le sedi in cui avranno luogo le prove; la data di quelle scritte; il programma degli esami di cui al precedente ; ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-62