Regolamento›Parte SECONDA
Art. 62
62 / 100In vigore dal 1 apr 1938
Il concorso è bandito con decreto Ministeriale, dopo ottenuta l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo. Il bando di concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno non meno di sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte.
In esso sono indicati:
il numero dei posti da conferire;
il termine utile per la presentazione delle domande;
i documenti prescritti;
la sede o le sedi in cui avranno luogo le prove;
la data di quelle scritte;
il programma degli esami di cui al precedente ;
ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-62