Art. 57
RegolamentoCapo VI

Art. 57

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In vigore dal 1 apr 1938
Gli ufficiali idraulici trasmettono in doppio esemplare all'ufficio del Genio civile da cui dipendono, gli elenchi delle guardie e degli operai (modello n. 9) assunti straordinariamente e i conti delle spese occorse nel proprio tronco, per il pagamento da parte dell'ufficio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-57