Regolamento›Capo VI
Art. 55
55 / 100In vigore dal 1 apr 1938
Alle spese necessarie in occasione di piene, sia per la vigilanza delle opere idrauliche o di bonifica, sia per la esecuzione delle urgenti riparazioni, provvedono direttamente gli uffici del Genio civile a mezzo delle somme ad essi accordate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-55