Regolamento›Capo VI
Art. 54
54 / 100In vigore dal 1 apr 1938
Con la scorta degli elementi di cui all'articolo precedente, l'ingegnere di sezione del Genio civile compila uno stato comparativo idrometrico della piena e lo comunica all'ingegnere capo insieme con un rapporto sulla piena stessa, corredato dei dati altimetrici rilevati e del profilo contemporaneo di piena.
Per ogni piena di una certa importanza, l'ingegnere capo compila un rapporto generale, da trasmettere al Ministero, unitamente allo stato comparativo idrometrico (modello n. 7).
Nel rapporto deve essere indicata la spesa occorsa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-54