Art. 50
RegolamentoCapo VI

Art. 50

50 / 100
In vigore dal 1 apr 1938
In caso di rotta di argini o di inondazione l'ingegnere di sezione del Genio civile ne dà immediato avviso all'ingegnere capo, all'ispettore superiore compartimentale, ai Comuni più esposti, al Prefetto ed al Ministero e comincia ad attuare, secondo i piani prestabiliti, i provvedimenti per circoscrivere l'inondazione e per scaricare le acque esondate. Il Prefetto dà notizia dei provvedimenti che si prendono per salvare gli abitati e per limitare i danni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-50