Art. 48
RegolamentoCapo VI

Art. 48

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In vigore dal 1 apr 1938
L'ufficiale idraulico immediatamente provvede ad intraprendere o proseguire i primi lavori di riparo, disponendo, se del caso, un rinforzo d'uomini, di attrezzi e materiali. Dei provvedimenti presi informa immediatamente l'ingegnere di sezione del Genio civile, il quale si reca sul luogo minacciato ed assume, ove lo creda necessario, la direzione dei lavori, dandone notizia all'ingegnere capo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-48