Art. 43
RegolamentoCapo VI

Art. 43

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In vigore dal 1 apr 1938
Arrivate le acque al segno di guardia, l'ufficiale idraulico, in conformità alle istruzioni dell'ufficio del Genio civile competente, attiva il servizio delle guardie e ne informa l'ufficio stesso il quale ne dà immediata notizia alle autorità governative e comunali dei luoghi vicini al corso d'acqua in piena. È tuttavia lasciato al giudizio dell'ingegnere capo di ritardare la attivazione della guardia quando, dalle notizie sullo stato idrometrico dei tronchi superiori ed affluenti, possa prevedere che la piena non è pericolosa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-43