Regolamento›Capo VI
Art. 41
41 / 100In vigore dal 1 apr 1938
Ogni ufficio del Genio civile deve avere una carta topografica ed idrografica quotata del proprio circondario idraulico o del comprensorio di bonifica e dei circondari e comprensori limitrofi ove siano indicati i corsi d'acqua, gli argini traversanti, le strade, i ponti e le loro luci.
Mediante tale carta devono essere preventivamente stabiliti le difese ed i provvedimenti da prendersi in caso di rotta anche per lo scarico delle acque di inondazione in qualche prossimo corso di acqua e, qualora ciò non possa farsi, per lasciarle defluire fino al loro definitivo recapito, avuti i debiti riguardi agli abitati più importanti ed alle principali vie di comunicazione.
Per i provvedimenti che interessano più circondari idraulici o comprensori di bonifica deve essere sentito il competente ispettore superiore compartimentale del Genio civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-41