Art. 39
RegolamentoCapo VI

Art. 39

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In vigore dal 1 apr 1938
Gli ingegneri capi determinano preventivamente: a) le località nelle quali dovranno recarsi i funzionari preposti alla direzione del servizio di piena; b) le località degli appostamenti, le quali di norma debbono essere fissate in corrispondenza ad apposite piazzole costruite a ridosso dell'argine; c) il numero di uomini ed eventualmente i materiali e gli attrezzi da impiegarsi in ogni appostamento a seconda dei vari stadi di piena. Ciascun ufficiale e guardiano idraulico deve essere fornito di uno schema grafico delle arginature del tronco ad esso affidato, nel quale sono segnati gli stanti, i segnali di località, gli idrometri, i manufatti, le località degli appostamenti, nonché la composizione di questi, e le norme pel servizio delle ronde di guardia. Detti schemi comprendono anche le indicazioni relative agli appostamenti estremi dei tronchi confinanti. L'ufficio del Genio civile deve disporre di alcuni esemplari di riserva di detti schemi ed avere per ciascun corso d'acqua vari esemplari del profilo longitudinale delle arginature, tenuto aggiornato con la indicazione del pelo della massima piena, dei vari idrometri, e dei manufatti esistenti attraverso le arginature. L'ufficio stesso deve pure disporre di vari esemplari di una corografia schematica del circondario idraulico o del comprensorio di bonifica, con la indicazione delle arginature, degli idrometri, dei magazzini idraulici, della rete stradale, dei posti telegrafici e telefonici, dei depositi di materiali utili al servizio di piena, delle Stazioni dei Reali Carabinieri e dei Comandi della M. V. S. N.
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