Art. 37
RegolamentoCapo VI

Art. 37

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In vigore dal 1 apr 1938
Il presidio di vigilanza si attiva: a) in un solo stadio nei corsi d'acqua a rapido incremento ed aventi piene di breve durata, impiegando in una sola volta il necessario contingente di guardie; b) per gradi nei corsi a lento incremento, assumendo in servizio le guardie a successive riprese, secondo l'andamento della piena. Le altezze sopra il segno di guardia, alle quali corrispondono i diversi stadi, sono fissate dal competente ispettore superiore compartimentale del Genio civile su proposta dell'ingegnere capo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-37