Art. 34
RegolamentoCapo VI

Art. 34

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In vigore dal 1 apr 1938
I funzionari del Genio civile preposti ai tratti superiori dei corsi d'acqua, debbono, col mezzo più pronto e sicuro, dare l'annunzio agli Uffici del Genio civile ed agli ufficiali idraulici preposti ai tratti inferiori, della piena formatasi nei tronchi e bacini superiori e dell'andamento di essa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-34